Art. 14.

      1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti. Nel caso di cessazione di un componente eletto dal Parlamento, il presidente del Consiglio di presidenza ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto, richiedendo di provvedere all'elezione del sostituto»;

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. I componenti del Consiglio di presidenza per tutta la durata dell'incarico non possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 9 e 10-bis.
      2-ter. Per particolari esigenze connesse all'attività consiliare è disposto, per i componenti del Consiglio di presidenza che sono magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive funzioni per il periodo massimo di un anno, su richiesta del Consiglio stesso».